Come affrontare una emergenza in sicurezza. La normativa sul BLS-D – Risolviamo qualche dubbio – BG Trading

Come affrontare una emergenza in sicurezza. La normativa sul BLS-D – Risolviamo qualche dubbio

Quando si vede una persona a terra spesso ci si sente dire di lasciarla stare e non toccarla…

Ma… veramente non bisogna toccare una vittima bisognosa e magari incosciente?

Ritengo che ad oggi manchi sempre più spesso la cultura del soccorso… e credo che un buon “servizio civile” presso una CO118 o presso i Vigili del Fuoco non sia proprio una cattiva idea e possa formare intere generazioni alla cultura del soccorso… ma questa è una mia idea personale che non tocca l’argomento del giorno.

Dai racconti degli amici dei pronto soccorso si sente spesso parlare di persone che sono morte perché “lasciate stare” ed alle quali non è stata praticata nessuna manovra, non dico una RCP (Rianimazione Cardiopolmonare) ma neanche una semplice PLS (Posizione Laterale di Sicurezza).

Purtroppo in caso di compromissione dei segni vitali, il tempo gioca a sfavore della vittima…

Qualche tempo fa sono arrivati al Pronto Soccorso dei ragazzi che dopo una “festa” a base di alcolici, trasportavano un amico di soli 16 anni ormai esanime chiedendo ai sanitari se loro non avessero le “macchinette” che fanno ripartire il cuore…  Ovviamente il cuore non può ripartire se la vittima rimane per 20-30 minuti senza respirare… ed il povero è deceduto.

Imparare una PLS (posizione laterale di sicurezza) avrebbe molto probabilmente salvato la vita a quel ragazzo mantenendo pervie le vie aeree ed avrebbe evitato a saliva o vomito di ostruirle.

Ma a quali conseguenze incorriamo se facciamo ciò che insegnano le linee guida internazionali?

La risposta è NESSUNA… ma bisogna conoscere queste tecniche di intervento.

  1. ACCERTARSI CHE NON VI SIANO PERICOLI PER CHI SOCCORRE
  2. CHIAMARE SUBITO il 118 oppure se emergenza medica oppure il 112 per tutte le emergenze
  3. VALUTARE STATO DI COSCIENZA E RESPIRO
  4. SE RESPIRA METTERLO IN PLS SOLO SE NON TRAUMATIZZATO
  5. SE NON RESPIRA O RESPIRA IN MANIERA ANORMALE INIZIARE RCP
  6. SE POSSIBILE APPLICARE UN DAE
  7. CONTINUARE RCP ATTENDERE L’ARRIVO DEI SOCCORSI

Dal punto di vista normativo non esiste che una persona che aiuta un’altra possa essere accusata vige la regola del buon samaritano nel senso che se anche dovessi cagionar danno durante l’intervento non potrai essere punito.

Premetto che l’unico OBBLIGO per il soccorritore “laico occasionale” è LA CHIAMATA che va sempre fatta. Se non chiami diventa OMISSIONE DI SOCCORSO.

Sotto voglio riportare la normativa dal 2001 al 2021 dove si vede come il DAE è diventato strumento sempre più accessibile e fondamentale per l’intervento emergenziale.

Anche se è uno strumento semplice da usare rimane obbligatorio il corso BLSD e l’autorizzazione per le categorie che hanno l’obbligo del DAE in dotazione e questo è importante per poter attuare un intervento di qualità ed in sicurezza.

In alcuni Paesi i defibrillatori sono classificati come presidi medici. In Italia, i regolamenti e le leggi locali possono variare anche da Regione a Regione.

LEGGE N° 120 – 3 aprile 2001
«UTILIZZO DEL D.A.E. EXTRAOSPEDALIERO»
1. è consentito l’uso del Defibrillatore Semi Automatico in sede extraospedaliera anche al personale non medico, nonché personale non sanitario che abbia ricevuto una FORMAZIONE SPECIFICA NELLE ATTIVITA’ DI RCP.


MINISTERO DELLA SALUTE
Gazzetta Ufficiale N. 129 del 6 Giugno 2011
DECRETO 18 marzo 2011
Determinazione dei criteri e delle modalita’ di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009.
« … L’operatore che somministra lo shock elettrico con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall’apparecchio, ma della esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente…»


Legge 4 agosto 2021 n. 116
La presente legge e’ volta a favorire,
la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE)

Art. 3 «1. L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e’ consentito anche al personale sanitario non medico, nonche’ al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita’ di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e’ comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»;

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